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Nuova Legge Regionale Lombardia in materia di turismo

Nuova Legge Regionale Lombardia in materia di turismo

Nuova Legge Regionale Lombardia in materia di turismo

Nuova Legge Regionale Lombardia n. 27 del 01/10/2015
“Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo”

E’ entrata in vigore il 17 ottobre 2015 la nuova legge della Regione Lombardia in materia di Turismo. Da tale data è stata abrogata la precedente legge regionale n. 15 del 16/07/2007 che rimane tuttavia in vigore per i procedimenti amministrativi pendenti, fino alla relativa conclusione.

Di seguito alcune delle principali novità che riguardano le Agenzie di Viaggio ed i Tour Operator:

  • la competenza relativa all’apertura e alla gestione  delle Agenzie di Viaggio e relativo invio della SCIA passa dalle Province ai Comuni
  • l’apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di Agenzie non è soggetta a SCIA, ma a comunicazione al Comune ove sono ubicati i locali in cui viene svolta l’attività, nonché al comune a cui è stata inviata la SCIA dell’Agenzia principale e non necessita della nomina di un nuovo direttore tecnico
  • la possibilità di svolgere anche attività di informazione e accoglienza turistica
  • le Agenzie di viaggio e turismo vengono definite come quelle “imprese che esercitano in via principale attività di produzione, organizzazione, prenotazione e vendita di biglietti di viaggi e soggiorni, ovvero intermediazione nei predetti servizi o entrambe le attività.” Si rimanda ad una deliberazione della Giunta regionale per tutte le attività ulteriori che le imprese potranno svolgere.
  • le Agenzie online sono soggette a tutte le disposizioni previste per le agenzie della rete ordinaria. Se la sede dell’agenzia on line è in uno Stato diverso da quello italiano, il titolare dell’attività ha l’obbligo di indicare il responsabile della stessa per il territorio della Lombardia.
  • importante novità riguarda la fidejussione: l’importo della fidejussione aumenta ad € 30.000,00. Tuttavia, per i primi tre anni di attività, la cauzione è ridotta ad un terzo (ossia € 10.000,00) per il titolare dell’attività con un’età non superiore ai trentacinque anni oppure, per le società, qualora almeno i due terzi dei soci abbiano un’età non superiore ai trentacinque anni. La cauzione è prestata a favore del Comune mediante garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa.
  • sono state inasprite le sanzioni pecuniarie per chiunque intraprenda l’attività senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione o aver presentato la SCIA; oppure se il titolare dell’agenzia si avvale di un direttore non iscritto al registro regionale o che non possieda il requisito della iscrizione in detto registro. Le sanzione di cui sopra, che poteva variare da un minimo di € 3.099,00 ad un massimo di € 10.329,00, passa da € 5.000,00 a € 15.000,00.

 

Regione Lombardia: Legge Regionale 1 ottobre 2015, n. 27
Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo