Nuova Legge Regionale Lombardia n. 27 del 01/10/2015
“Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo”
E’ entrata in vigore il 17 ottobre 2015 la nuova legge della Regione Lombardia in materia di Turismo. Da tale data è stata abrogata la precedente legge regionale n. 15 del 16/07/2007 che rimane tuttavia in vigore per i procedimenti amministrativi pendenti, fino alla relativa conclusione.
Di seguito alcune delle principali novità che riguardano le Agenzie di Viaggio ed i Tour Operator:
- la competenza relativa all’apertura e alla gestione delle Agenzie di Viaggio e relativo invio della SCIA passa dalle Province ai Comuni
- l’apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di Agenzie non è soggetta a SCIA, ma a comunicazione al Comune ove sono ubicati i locali in cui viene svolta l’attività, nonché al comune a cui è stata inviata la SCIA dell’Agenzia principale e non necessita della nomina di un nuovo direttore tecnico
- la possibilità di svolgere anche attività di informazione e accoglienza turistica
- le Agenzie di viaggio e turismo vengono definite come quelle “imprese che esercitano in via principale attività di produzione, organizzazione, prenotazione e vendita di biglietti di viaggi e soggiorni, ovvero intermediazione nei predetti servizi o entrambe le attività.” Si rimanda ad una deliberazione della Giunta regionale per tutte le attività ulteriori che le imprese potranno svolgere.
- le Agenzie online sono soggette a tutte le disposizioni previste per le agenzie della rete ordinaria. Se la sede dell’agenzia on line è in uno Stato diverso da quello italiano, il titolare dell’attività ha l’obbligo di indicare il responsabile della stessa per il territorio della Lombardia.
- importante novità riguarda la fidejussione: l’importo della fidejussione aumenta ad € 30.000,00. Tuttavia, per i primi tre anni di attività, la cauzione è ridotta ad un terzo (ossia € 10.000,00) per il titolare dell’attività con un’età non superiore ai trentacinque anni oppure, per le società, qualora almeno i due terzi dei soci abbiano un’età non superiore ai trentacinque anni. La cauzione è prestata a favore del Comune mediante garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa.
- sono state inasprite le sanzioni pecuniarie per chiunque intraprenda l’attività senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione o aver presentato la SCIA; oppure se il titolare dell’agenzia si avvale di un direttore non iscritto al registro regionale o che non possieda il requisito della iscrizione in detto registro. Le sanzione di cui sopra, che poteva variare da un minimo di € 3.099,00 ad un massimo di € 10.329,00, passa da € 5.000,00 a € 15.000,00.
Regione Lombardia: Legge Regionale 1 ottobre 2015, n. 27
Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo